Regolamento dell’archivio
Articolo 1
Accesso
1. L’accesso all’Archivio è libero e gratuito
2. Possono accedere all’Archivio i cittadini italiani e stranieri
3. Per accedere all’Archivio è necessario apporre la firma sul registro delle consultazioni
Articolo 2Richiesta, consegna e consultazione del materiale d’archivio
1. Per richiedere la consultazione del materiale d’archivio lo studioso deve compilare il modulo apposito e consegnarlo al personale dell’Istituto
2. Le prese della documentazione sono regolate per appuntamento
3. La consultazione è concessa esclusivamente presso la sede dell’Istituto e avviene nella sala studio predisposta a tale scopo
4. Non è consentito avere in consultazione più di 2 pezzi per volta
5. La documentazione rimane in deposito 30 giorni lavorativi
6. Lo studioso non può cedere ad altri il materiale archivistico consultato
7. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è vietato alterare l’ordine delle carte all’interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni o appoggiarvi fogli
8. Non è consentito per nessun motivo uscire dalla sala studio portando con sé documenti, sarà il personale dell’Archivio a recarsi al tavolo dello studioso che necessiti di chiarimenti
9. E’ vietato il prestito esterno dei documenti conservati in Archivio
10. Lo studioso che dovesse allontanarsi temporaneamente dalla sala studio dovrà avvisare il personale dell’Istituto
11. Nella sala studio è ammesso l’uso del personal computer
12. Non è consentito introdurre bevande e cibo in sala studio
Articolo 3Consultabilità dei documenti
1. La documentazione è liberamente consultabile fatta eccezione per:
a) i documenti considerati riservati dalla Presidenza dell’Istituto
b) i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’ art. 125 (“Declaratoria di riservatezza”) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42
c) i documenti per i quali il proprietario ha posto come condizione per il deposito la non consultabilità di tutto o di parte delle carte dell’ultimo settantennio (art. 127 c.2, del Codice)
2. Nella consultazione della documentazione lo studioso si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici»
Articolo 4
Riproduzione del materiale d’archivio
1. L’autorizzazione alla riproduzione dei documenti è a discrezione dell’Istituto, strettamente personale e concessa esclusivamente per motivi di studio
2. Per chiedere l’autorizzazione alla riproduzione del materiale d’archivio lo studioso deve avvisare il personale dell’Istituto
3. Sono esclusi dalla fotoriproduzione integrale i verbali delle riunioni degli organismi dirigenti del Pci
4. Non è consentito riprodurre:
a) serie di documenti che configurino una raccolta organica
b) documenti stampati su veline
c) documenti rilegati
d) documenti in cattivo stato di conservazione
5. Nell’arco dell’anno solare lo studioso può chiedere l’autorizzazione a riprodurre fino a 100 fogli
6. I documenti vanno selezionati per la fotocopiatura secondo l’ordine in cui si trovano nel fascicolo e non devono essere rimossi per nessuna ragione
Articolo 5
Pubblicazione di documenti conservati negli archivi dell’Istituto Gramsci Toscano
1. Le domande di pubblicazione vanno indirizzate all’Archivio dell’Istituto in carta libera via posta o via mail
2. La richiesta deve riportare: nome e cognome del richiedente, la lista dei documenti di cui si chiede la pubblicazione, completa di segnatura archivistica, consistenza in pagine e formato di ogni singolo documento; il titolo e il contesto della pubblicazione (articolo di rivista, saggio etc.) e nome dell’editore
3. L’utente è tenuto a far pervenire all’Istituto Gramsci Toscano copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui sia stato riprodotto integralmente o citato materiale archivistico, conservato nell’Archivio dell’Istituto
Chi trasgredisce le regole dettate dal regolamento potrà essere escluso temporaneamente, o per sempre, dall’accesso in archivio