STATUTO ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO – APS
Art. 1
è costituita l’Associazione denominata “ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO – APS” con sede legale in Firenze, Via Giampaolo Orsini 44.
Art. 2
L’Istituto Gramsci Toscano è una associazione culturale senza scopo di lucro che svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1, lettere d-f-g-h-i, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3Luglio 2017, n. 117) – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 del Codice del terzo Settore.
L’Associazione persegue finalità civiche e di utilità sociale e, in particolare, la promozione e l’approfondimento della conoscenza del pensiero democratico, del movimento socialista italiano e internazionale e delle trasformazioni sociali e politiche anche attraverso il dialogo e il confronto nella società.
Obbiettivi precipui dell’Associazione sono:
-tutelare, promuovere e valorizzare il proprio archivio e la biblioteca, incrementandone la consistenza;
-promuovere, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, attività di ricerca e formazione inerenti gli ambiti di interesse;
-promuovere lo studio e la conoscenza nei settori inerenti le finalità sociali attraverso convegni, seminari, corsi, dibattiti, conferenze e pubblicazioni.
Per svolgere le attività di cui sopra l’Associazione può avvalersi, oltre che della professionalità degli associati, dell’apporto di collaboratori esterni per la realizzazione di singoli progetti.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’organo di Amministrazione.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Art. 3
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale, ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili già di proprietà o che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Associazione sono costituite da:
– quote di iscrizione e quote annuali associative;
– proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e da attività diverse;
– ricavato dall’organizzazione di manifestazioni e da ogni altra entrata coerente con gli scopi sociali;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi da attività di raccolta fondi.
Art. 4
Gli associati possono essere persone fisiche o enti del Terzo settore senza scopo di lucro.
L’ammissione degli associati è deliberata – secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte – dall’Organo di Amministrazione e maggioranza assoluta dei suoi componenti, su domanda dell’interessato e ratificata dall’assemblea successiva.
Ciascun ente può essere rappresentato nell’Assemblea da non più di due persone fisiche, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 5
Gli associati hanno il diritto di:
– partecipare in Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri associativi previa richiesta all’Organo di Amministrazione e da questo autorizzata;
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– versare la quota associativa annuale alla scadenza e nell’ammontare fissato dall’Assemblea.
Le quote versate dagli associati sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa.
I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale.
La qualità di associato si perde per morte, per recesso, per morosità o per incompatibilità con il carattere e gli scopi dell’Associazione.
Il recesso è presentato al Presidente e ha effetto dalla data di presentazione.
La decadenza per morosità è pronunciata dall’Organo di Amministrazione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla apposita diffida.
L’incompatibilità è deliberata dall’Assemblea a voto segreto, con maggioranza assoluta dei componenti, su motivata proposta del Presidente o di almeno dieci associati.
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
-Assemblea;
-Presidente;
-Vice Presidente;
-Organo di Amministrazione;
-Comitato Scientifico;
-Organo di Controllo, se obbligatorio per legge.
Art. 7
L’Assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali di adesione.
Ciascun associato ha un voto.
Agli associati che siano enti del Terzo settore si possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se il numero inferiore a cinquecento.
Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2373 e 2373 del Codice civile.
L’Assemblea delibera su:
– nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente e dei componenti dell’Organo di Amministrazione, del Comitato Scientifico e dell’eventuale Organo di Controllo;
– Indirizzi e direttive generali relative all’attività dell’ Associazione;
– bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
– responsabilità di componenti degli organi sociali ed eventuale azione da promuovere nei loro confronti;
– esclusione degli associati;
– modifiche dello statuto;
– regolamento dei lavori assembleari;
– trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione;
– argomenti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza che vengano a essa sottoposti con le modalità di cui all’art. 8.
Tutte le nomine e tutte le decisioni riguardanti persone sono adottate con voto segreto.
Art.8
L’Assemblea è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla scadenza di ogni esercizio al fine di deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, sulla relazione riguardante l’attività svolta e sul programma di quella futura. Può essere, altresì, convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un decimo degli associati. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data indicata per la riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi è presieduta dall’associato presente più anziano di età.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la usa regolare costituzione, dirige il dibattito e specifica le modalità di votazione, nomina un Segretario e , ove necessario, due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 prima comma codice civile.
Per le modificazioni dello statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto.
Art. 9
Ciascun associato può candidarsi a ricoprire la carica di Presidente unitamente ad altro associato da lui designato come Vice Presidente. La candidatura deve essere sostenuta dalla firma di almeno 1/5 dei componenti dell’Assemblea.
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, Durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato triennale.
Il presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dirige l’attività dell’Istituto, convoca e presiede l’Assemblea e gli organi collegiali.
Il Presidente può conferire incarichi operativi per iniziative particolari a singoli associati in base alle loro specifiche competenze. Alla scadenza del mandato convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente rimanendo in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del sostituto.
Art. 10
Il Vice Presidente coopera con il Presidente nella gestione dell’Associazione, nel coordinamento dell’attività dei suoi organi e nell’esecuzione delle loro deliberazioni. Se il Presidente cessa dalle sue funzioni per dimissioni o per altra legittima ragione, il Vice Presidente subentra nelle funzioni per l’ordinaria amministrazione e per l’attuazione delle procedure previste per la sostituzione.
Art. 11
L’Organo di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri: il Presidente, il Vice Presidente e 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea.
Ciascun associato può proporre una lista di candidati che, unitamente ad altre proposte, è formalizzata dal Presidente come lista dei candidati da eleggere. I suoi membri sono eletti dall’Assemblea che possono esprimere fino a 2 (due) preferenze garantendo la parità di genere. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
L’Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l’anno e comunque ogni volta che il Presidente, il Vice Presidente o almeno 2 (due) dei suoi componenti lo richiedano; delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità si delibererà in conformità del voto espresso dal Presidente.
Vi partecipano di diritto, come invitati permanenti, il Direttore e il Tesoriere.
Qualora un membro dell’Organo di Amministrazione rimanga assente per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dalla carica dall’Assemblea che provvederà ad attivare le procedure per la sostituzione del membro dichiarato decaduto.
Compiti dell’Organo di Amministrazione sono:
– programmare l’attività dell’Associazione e sovraintenderne la gestione amministrativa;
– approvare il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Tesoriere da sottoporre alla definitiva approvazione dell’Assemblea.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 12
Il Direttore è nominato dall’Organo di Amministrazione su proposta del Presidente previo parere favorevole del Comitato Scientifico. Dura in carica tre anni e l’incarico è rinnovabile. È preposto alla direzione della struttura operativa dell’Istituto. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’Organo di Amministrazione del Comitato Scientifico di cui coordina le risorse di supporto e ne cura le realizzazione.
Art. 13
Il Tesoriere è designato tra gli associati su proposta del Presidente dell’Organo di Amministrazione a cui partecipa come invitato senza diritto di voto. Su tutte le questioni che comportino un onere finanziario deve essere sentito il suo parere. Gestisce la contabilità e le disponibilità finanziarie dell’Associazione e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo. Al tesoriere può essere richiesto in qualsiasi momento dall’Assemblea o dall’Organo di Amministrazione di redigere una relazione sulla contabilità finanziaria e sulla consistenza di cassa.
Art. 14
Il Comitato Scientifico è organo propositivo e consultivo sulle questioni di carattere scientifico nell’ambito di attività dell’Istituto. In particolare:
– supporta il Presidente, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell’Istituto;
– predispone relazioni annuali di valutazione dell’attività dell’Istituto;
-valuta e approva i progetti editoriali dell’Istituto;
– si esprime su ogni questione inerente le sue peculiari competenze che gli venga sottoposta dall’Organo di Amministrazione.
La sua composizione viene definita mediante nomina diretta di n. 15 membri a cura dell’Assemblea su una lista formata su proposta del Presidente.
Art. 15
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n, 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16
L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio i bilanci (consuntivo e preventivo) debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17
L’Associazione tiene i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuto a cura dello stesso organo.
Art. 18
Lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di suo scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo – previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – ad altri Enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 19
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, si applicano le disposizioni contenute nel Capo Secondo del Libro Primo del Codice civile e le norme di legge applicabili alle associazioni.
Art. 20
In fase di prima applicazione delle nuove norme statutarie, tenuto conto della diversa struttura che assumerà l’Istituto, restano in carica gli organi in essere nella precedente configurazione. Il Presidente convocherà l’Assemblea degli associati per deliberare l’adeguamento statuario e la nomina dei previsti organi.